1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti
a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;
b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo e il luogo di raccolta;
c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;
d) il numero di lotto;
e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;
f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
g) la data di scadenza e di confezionamento;
h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;
i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;
l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;
m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.
3. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.